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Segnalazione condotte illecite (WHISTLEBLOWING)


Descrizione


Whistleblowing
La Sezione del PIAO dedicata al Piano triennale della prevenzione della corruzione dedica una specifica sezione al cd. Whistleblowing, introdotto dall’art. 1 comma 51 della L. 190/2012, che ha modificato D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 inserendovi l’54-bis avente ad oggetto “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definiti whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.
L’attuale disciplina del Whistleblowing è dettata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, integrata dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 dall’ANAC – abrogando l’art. 54-bis. Del D. Lgs 165/2001 introdotto dalla legge 6.11.2012 n. 190.
La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso la quale il segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
La tutela del segnalante prevede che sia garantito l’anonimato, che la segnalazione venga sottratta all’accesso e che sia vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo tutti i possibili fattori che potrebbero impedire il ricorso all’istituto.

Come effettuare le segnalazioni


 


Oltre ai canali esterni, il Comune di GRINZANE CAVOUR ha istituito i seguenti canali interni di segnalazione:
• attraverso la piattaforma “WhistleblowingPA”, cui ha aderito il Comune di GRINZANE CAVOUR raggiungibile attraverso il seguente link

Clicca e accedi


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Canali di segnalazione da utilizzare solo in via residuale

Segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica


Vai alla pagina ANAC dedicata


Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.


ll d.lgs. 24/2023 obbligava l’ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.


Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono consultabili al seguente link.


La normativa prevede diversi possibili canali di segnalazione.


Come canale di segnalazione INTERNO l'ente propone di base di contattare direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (RPCT), il cui nominativo è disponibile alla seguente pagina, e a cui il segnalante potrà rivolgersi in modo autonomo e prestando attenzione alla riservatezza necessaria sia per la tutela della sua figura che dell'eventuale soggetto segnalante.

Come canale di segnalazione ESTERNO ANAC mette a disposizione un suo applicativo dedicato, già disponibile sul sito dell’ente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 24/2023. Il canale esterno può essere utilizzato se la persona segnalante avesse fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione.

Accedi all’applicativo per la gestione delle segnalazioni proposto da ANAC



Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 20/04/2026 11:53

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