A chi è rivolto
A tutti i cittadini residenti in Italia/ stranieri non residenti in possesso dei requisiti:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato
- per le donne già sposate, decorrenza di 300 giorni dalla fine del precedente matrimonio.
Nel caso entrambi i futuri sposi sono iscritti A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero), o se una persona di cittadinanza italiana iscritta Aire sposa una persona di cittadinanza straniera non residente in Italia, è necessario rivolgersi presso la sede consolare italiana all’estero. Se solo uno dei due futuri sposi, entrambi di cittadinanza italiana, risiede all’estero, è possibile rivolgersi sia presso la sede consolare italiana all’estero che il comune di residenza in Italia.
Descrizione
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con la quale si accerta che non esistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l'esposizione all'Albo Pretorio Online
Come fare
Per chiedere la pubblicazione di matrimonio è necessario presentare richiesta all'ufficio dello Stato Civile, di persona nei normali orari di apertura o via mail/PEC.
Una volta ottenute tutte le informazioni preliminari, l'ufficiale di stato civile contatterà i soggetti interessati per fissare un appuntamento allo sportello comunale.
Cosa serve
DOCUMENTAZIONE PER MATRIMONIO CIVILE
- Documento d’identità in corso di validità.
- Non deve esservi impedimento per rapporto di parentela o affinità tra gli sposi: occorre produrre copia autentica del decreto del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati dall'art. 87 del codice civile (zio e nipote, zia e nipote, affini in linea retta in caso di matrimonio nullo, affini in linea collaterale in secondo grado).
- Per le nubende, italiane o straniere, nel caso siano trascorsi meno di 300 giorni dal decesso del precedente coniuge o dallo scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, occorre produrre il decreto del Tribunale civile che autorizza il matrimonio ai sensi dell'art. 89 del codice civile.
In caso di cittadine/i straniere/i:
- Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia, contenente: 1) cognome e nome, 2) luogo e data di nascita, 3) paternità e maternità, 4) residenza, cittadinanza e stato Civile. Il nulla osta deve essere legalizzato presso la Prefettura di Cuneo. La legalizzazione non occorre per i paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968) o alla convenzione di Bruxelles (25/05/1987)
- Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia):
- Certificato di Capacità al matrimonio su modello plurilingue (esente da legalizzazione)
- Estratto di nascita plurilingue;
- Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
In caso di
divorzio dovrà comparire, sul Nulla osta o sulla Capacità al matrimonio, nome e cognome del precedente coniuge, data e luogo del matrimonio e del divorzio.
Nel caso di
persona che non comprende la lingua italiana, è necessario presentarsi accompagnati da un interprete munito di documento d’identità valido.
Ricevuta dell'avvenuto pagamento.
DOCUMENTAZIONE PER MATRIMONIO RELIGIOSO
Oltre alla documentazione prevista per i matrimoni civili, occorre presentare:
- per il matrimonio concordatario: richiesta di pubblicazione del parroco;
- per il matrimonio di culto acattolico: richiesta del ministro di culto;
- per i culti: Chiesa Valdese, Apostolica, Santi Ultimi Giorni, Cristiana Avventista 7° giorno, Comunità Israelitica, Assemblee di Dio, Arcidiocesi Ortodossa, Unione Induista, Celi e Ucebi è sufficiente la richiesta degli interessati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale il giorno della pubblicazione.
Cosa si ottiene
Una volta fatti gli accertamenti, fissato l'appuntamento e fatta la richiesta di pubblicazioni viene affissa la pubblicazione di matrimonio all'Albo Pretorio Online del Comune per 8 giorni consecutivi. Nel caso i nubendi abbiano la residenza in due comuni diversi, la stessa pubblicazione viene chiesta anche nell'altro comune.
Il matrimonio può essere celebrato entro i successivi 180 giorni dal completamento delle pubblicazioni.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega alla celebrazione in altro comune.
Tempi e scadenze
30 giorni dalla richiesta
Quanto costa
Nel caso in cui gli sposi siano residenti entrambi nel Comune n. 1 marca da bollo da 16.00 € da consegnare all’ufficio.
Nel caso in cui uno degli sposi sia residente in altro Comune n. 2 marche da bollo da 16.00 € da consegnare all’ufficio.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Le pubblicazioni possono essere eseguite dopo la verifica dei requisiti di legge.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/05/2024